Ultima modifica: 10 Maggio 2017
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Organi di indirizzo politico-amministrativo

atto di nomina presideArt. 13, c.1, lett. a – 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive comp etenze;Art. 14 –  Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;b) il curriculum;c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.

L’organo di indirizzo politico-amministrativo nelle istituzioni scolastiche è il Consiglio di Istituto.

Il Consiglio di Istituto

Compiti e competenze

  1. La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.
  2. Il Consiglio è l’organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per i  Consigli di Classe.
  3. Ha una competenza generale per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola .
  4. Ha diritto d’iniziativa nelle materie di sua competenza.

In particolare, oltre alle attribuzioni previste nella normativa vigente, spetta al Consiglio:

a) la regolamentazione dei rapporti fra organi d’Istituto;

b) chiedere ogni qualvolta lo ritenga opportuno la convocazione degli organi collegiali

per avere il parere su determinate questioni;

c) formulare proposte al collegio dei docenti in materia di sperimentazione in merito alle

innovazioni di ordinamenti e strutture;

d)  entro i termini fissati dall’O.M., il Consiglio, dopo ampie consultazioni delle componenti

della scuola, approva le linee generali per la formulazione del bilancio;

e) il Consiglio, inoltre, adotta il Piano dell’Offerta Formativa.

Composizione consiglio di Istituto 2015_18

Giunta Esecutiva

Componenti: Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi un rappresentante degli insegnanti dell’Istituto, due  rappresentanti dei genitori, un rappresentante del personale non insegnante.
Principali competenze: prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso. Ha il compito di proporre al Consiglio d’istituto il programma delle attività finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un’apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei revisori.
 

Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe

Il Consiglio di intersezione, il Consiglio di interclasse e il Consiglio di classe sono Organi Collegiali composti dai rappresentanti di genitori (componente elettiva) e dai docenti (componente ordinaria). Hanno il compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e quello di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Si differenziano, in relazione all’ordine di scuola, come indicato nel seguente elenco:

 

Scuola dell’infanzia – Consiglio di intersezione, composto da tutti i docenti e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.

Componenti consiglio intersezione

Scuola primaria – Consiglio di interclasse, composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.

Componente Consiglio d’interclasse

Scuola secondaria di I grado – Consiglio di classe, composto da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato. Il Consiglio di Classe ha fra le sue funzioni l’analisi delle condizioni di partenza della classe, la programmazione didattica ed educativa, la valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Inoltre esprime parere, non vincolante, sull’adozione di libri di testo e strumenti didattici.

Composizione Consigli di Classe

Collegio dei Docenti
Componenti: Dirigente Scolastico, insegnanti dell’Istituto.
Principali competenze: programmare l’attività educativa, proporre sperimentazioni, elaborare il Piano dell’Offerta Formativa, eleggere Funzioni Strumentali e Commissioni di lavoro, proporre i criteri per la formazione delle classi e per l’assegnazione ad esse dei docenti, valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica, individuare i mezzi per ogni possibile recupero riguardo i casi di scarso profitto, provvedere all’adozione dei libri di testo, ecc.
Il Collegio dei Docenti, che può riunirsi anche in sottocommissioni, è convocato dal Dirigente Scolastico su propria iniziativa, o su richiesta di 1/3 degli insegnanti, per gli adempimenti di cui all’art. 7 del T.U., con avviso affisso all’albo e fatto sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, di norma almeno 5 giorni prima della seduta. Alla stessa data presso l’Ufficio del Dirigente Scolastico devono essere depositati tutti i materiali preparatori delle eventuali deliberazioni, a disposizione dei componenti il collegio, i quali, a richiesta, possono averne copia.
 
Il Dirigente Scolastico ed il suo staff
La scuola è un’organizzazione  fondata su una comunità professionale. La funzione della leadership viene condivisa con le componenti sopra descritte e con i docenti, principalmente i collaboratori del dirigente. Questi, insieme ai docenti che ricoprono gli incarichi di funzione strumentale al POF, costituiscono lo staff di dirigenza.
Nella scuola, più che di leadership individuale quindi, si può parlare di leadership diffusa e collaborativa.
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico
Informazioni pubblicate in ottemperanza all’art. 14 del D. Lgs. 33/2013.
 
 
Retribuzioni e CV per incarichi politici
La partecipazione al Consiglio d’Istituto e agli altri organi collegiali non prevede alcuna retribuzione. Non è prevista la presentazione di alcun curriculum per essere eleggibili.