Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 36 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (Art. 5.: Effettuazione dei pagamenti con modalità informaticheA decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche »